Procedura Whistleblowing

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

FAQ

  • CHE COS’ È IL WHISTLEBLOWING?

    Il WHISTLEBLOWING è un sistema organizzato di ricevimento e di gestione di

    segnalazioni riguardanti atti corruttivi irregolarità e ill i ceità che possono ledere

    l’integrità della società.

  • QUALE NORMATIVA DISCIPLINA IL WHISTLEBLOWING?

    La normativa di riferimento è il D. Lgs 24/2023

    entrato in vigore il 30 marzo 2023 Obiettivo del decreto è favorire l’emersione delle segnalazioni a l fin e di dotare le società di un sistema di prevenzione del rischi o di commissione di il leciti e di situazioni pregiudizievoli.

    Per ottenere questo risultato, la normativa richiede che le società mettano a

    disposizione canali di segnalazion e che garantiscano la protezione dei soggetti

    segnalanti sia in termini di riservatezza della loro identità che di tutela dalle condotte

    ritorsi ve che la società potrebbe attivare nei loro confronti.

    Il legislatore vuole quindi che i segnalanti siano completamente protetti sotto i

    predetti profili al fine di ottenere il maggior flusso di seg nalazioni.

  • CHE COSA SI INTENDE PER CONDOTTE RITORSIVE?

    Le condotte ritorsive coincidono con qualsiasi comportamento, atto od omissione,

    anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che

    provoca o può provocare, alla persona segnalante in via diretta o indiretta, un danno

    ingiusto.

    La normativa prevede un elenco esemplificativo delle condotte che possono definirsi ritorsive se realizzate a causa della segnalazione,

    • il licenziamento, la sospensione o misure equi valenti;
    • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
    • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
    • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'acces so alla stessa;
    • le note di merito negative o le referenze negative;
    • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
    • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
    • la discriminazione o comunque il trattamento sfavo revole;
    • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
    • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
    • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
    • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
    • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
    • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
    • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
  • CHI PUÒ INVIARE UNA SEGNALAZIONE?

    La categoria dei soggetti che possono effettuare una segnalazione è molto ampia (Soggetti ch e possono effettuare le

    segnalazioni - Esempi/definizioni):


    Lavoratori subordinati

    • lavoratori a tempo indeterminato, determinato, parziale, intermittente,
    • lavoratori somministrati,lavoratori somministrati,
    • apprendisti, apprendisti,
    • prestatori di lavoro accessorio;prestatori di lavoro accessorio;
    • lavoratori che svolgono lavoratori che svolgono prestazioni occasionali prestazioni occasionali

    Lavoratori autonomi che svolgono la

    propria attività lavorativa presso la

    società sulla base di:

    • contratti d’opera;
    • rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
    • altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (es: avvocati, ingegneri, ecc.);
    • prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente

    Liberi professionisti e consulenti che

    prestano la propria attività presso la

    società:

    soggetti che potrebbero trovarsi in una

    posizione privilegiata per segnalare le

    violazioni di cui sono testimoni


    Volontar i e tirocinanti, retribuiti e

    non retribuiti, che prestano la propria

    attività presso la società:

    soggetti che rischiano di subire ritorsioni

    realizzabili, per esempio, nel non

    avvalersi più dei loro servizi, nel dare

    loro referenze di lavoro negative, nel

    danneggiarne in altro modo la

    reputazione o le prospettive di carriera.


    Azionisti persone fisiche:

    soggetti che sono venuti a conoscenza di

    violazioni oggetto di segnalazione nell’esercizio dei diritti di cui sono

    titolari, in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società.


    Persone con funzioni di

    amministrazione, direzione, controllo,

    vigilanza o rappresentanza, anche

    qualora tali funzioni siano esercitate

    in via di mero fatto:

    • componenti del Consiglio di Amministrazione, anche senza incarichi esecutivi,
    • membri dell’Organismo di Vigilanza (ODV)
  • Altre FAQ

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    Ecco il link di tutte le FAQ

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